Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. È istituito il programma di ospedalizzazione domiciliare oncologica per pazienti affetti da neoplasie in fase terminale, ovvero pazienti con prognosi di vita eguale od inferiore tre mesi. Di tale programma possono usufruire tutti i pazienti terminali in modo completamente gratuito.
      2. Nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, sono demandati alle regioni l'organizzazione ed il funzionamento di servizi per il trattamento a domicilio di pazienti colpiti da neoplasie in fase terminale, in tutti i casi nei quali sono decise la dimissione dal presidio ospedaliero tradizionale, pubblico o privato, e la prosecuzione delle necessarie terapie in sede domiciliare.
      3. Al fine di cui al comma 2 del presente articolo, le regioni, coinvolgendo i soggetti del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, ed alle relative norme regionali di attuazione, tenendo conto di quanto previsto in materia del Piano sanitario nazionale, predispongono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale di interventi per l'ospedalizzazione a domicilio di pazienti oncologici terminali. Il programma per pazienti terminali, di seguito denominato «programma», deve definire sulla base dei criteri e delle finalità stabiliti dalla presente legge, l'assetto organizzativo, le modalità e risorse con cui deve essere realizzato l'intervento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché delle organizzazioni e degli enti di volontariato specializzati nel settore dell'ospedalizzazione domiciliare oncologica, di seguito definiti «enti».

 

Pag. 4